Ordinanza
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Art. 24a
1 Chiunque aliena un caricatore ad alta capacità di colpi deve verificare se all’acquirente è stata rilasciata un’autorizzazione cantonale eccezionale o una conferma del possesso per un’arma da fuoco corrispondente. Per la verifica è sufficiente una copia dell’autorizzazione eccezionale o della conferma. I possessori di armi da fuoco d’ordinanza riprese in proprietà direttamente dalle scorte dell’Amministrazione militare devono comprovare l’acquisto dell’arma mediante l’iscrizione nel libretto di servizio. 2 I caricatori con una capacità compresa tra le 11 e le 20 cartucce che possono essere utilizzati sia con armi da fuoco portatili sia con armi da fuoco corte, possono essere alienati se all’acquirente è stata rilasciata un’autorizzazione eccezionale, una conferma ai sensi del capoverso 1, un permesso d’acquisto di armi o una carta europea d’arma da fuoco per un’arma da fuoco corta compatibile. |