Ordinanza
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Art. 61 Diritti d’accesso 114
(art. 32c LArm) 1 Ai fini dell’esecuzione della legislazione sulle armi, le seguenti autorità possono accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DARUE, della DANTRAG e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo:
2 Inoltre le autorità seguenti possono accedere ai dati della DEBBWA per mezzo di una procedura di richiamo:
3 La Polizia giudiziaria federale e la Cooperazione internazionale di polizia di fedpol possono accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DANTRAG e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di adempiere i propri compiti sanciti dalla legge federale del 7 ottobre 1994115 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, dal Codice di procedura penale116 e dalla legge federale del 23 dicembre 2011117 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni. 4 Le autorità di perseguimento penale cantonali possono essere autorizzate ad accedere ai dati della DEWA, della DEBBWA, della DAWA, della DANTRAG e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco per mezzo di una procedura di richiamo, al fine di adempiere i propri compiti sanciti dal Codice di procedura penale. 5 Ai dati della DEWS può accedere unicamente l’Ufficio centrale Armi. 5bis Le autorità competenti per il rilascio di autorizzazioni ai sensi della LArm possono accedere ai dati dei sistemi d’informazione elettronici sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco e del sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco fino a dieci anni dopo la distruzione dell’arma. Le autorità che operano nell’ambito della prevenzione o del perseguimento di reati possono accedere a tali dati fino alla loro cancellazione.118 6 I dettagli dei diritti d’accesso sono disciplinati nell’allegato 3. 114 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 giu. 2016, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2117). 115 RS 360 116 RS 312.0 117 RS 312.2 118 Introdotto dal n. I dell’O del 14 giu. 2019, in vigore dal 14 dic. 2019 (RU 2019 2377). |