|
Art. 28a Richiesta di attribuzione di un numero di contrassegno 64
I titolari di patenti di commercio di armi che introducono nel territorio svizzero armi da fuoco, parti essenziali di armi da fuoco o accessori di armi da fuoco devono essere in possesso di un numero di contrassegno individuale a quattro cifre. L’Ufficio centrale Armi attribuisce il numero su richiesta. 64 Introdotto dal. I dell’O del 21 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6781). |