|
Art. 40a Autorizzazione per l’introduzione temporanea nel territorio svizzero di armi da caccia e da sport nel traffico passeggeri per la partecipazione a manifestazioni di tiro sportivo 97
(art. 25 cpv. 2bis LArm) 1 L’Ufficio centrale Armi può rilasciare, su richiesta, un’autorizzazione comune ai tiratori sportivi riconosciuti da una federazione nazionale o internazionale che partecipano insieme a una manifestazione di tiro sportivo nazionale o internazionale per l’introduzione temporanea di armi da caccia e da sport e delle relative munizioni nel traffico passeggeri senza esigere gli allegati di cui all’articolo 39 capoverso 1 lettere a, b e d, se non vi è motivo di ritenere che possano esporre a pericolo la sicurezza interna o pubblica della Svizzera. 2 La domanda deve essere presentata dall’organizzazione che svolge la manifestazione all’Ufficio centrale Armi, a nome dei partecipanti di cui al capoverso 1, con l’apposito modulo. 3 La procedura d’autorizzazione semplificata di cui ai capoversi 1 e 2 può essere applicata anche a:
4 Se la procedura d’autorizzazione semplificata è applicata a tiratori minorenni, ciascuna federazione deve designare per i propri tiratori una persona maggiorenne responsabile della custodia in sicurezza delle armi. Le federazioni devono comunicare il nome di questa persona anche ai rappresentanti legali dei tiratori. 5 L’Ufficio centrale Armi può applicare la procedura d’autorizzazione semplificata soltanto previo consenso dell’autorità competente del Cantone nel cui territorio si svolge la manifestazione. 6 All’introduzione temporanea di armi da fuoco nel traffico passeggeri da parte di tiratori sportivi di uno Stato Schengen, si applica l’articolo 40 capoverso 3. 97 Introdotto dal n. I dell’O del 13 dic. 2019, in vigore dal 15 gen. 2020 (RU 2020 23). |