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Art. 5 Principi
1 Lo scambio di dati tra i registri di cui all’articolo 2 LArRa e l’invio dei dati all’UST avvengono attraverso Sedex o mediante un supporto elettronico di dati conformemente alle istruzioni dell’UST. 2 Lo scambio di dati all’interno di un Cantone può avvenire attraverso i sistemi istituiti a tal fine dai Cantoni e dai Comuni. 3 La Confederazione mette Sedex gratuitamente a disposizione degli organi che tengono i registri. Essa sostiene le spese per la sua realizzazione, gestione e manutenzione. 4 L’UST è il servizio responsabile di Sedex presso la Confederazione. Esso può affidarne la gestione a terzi. |