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Art. 7 Invio dei dati dei registri federali all’UST
1 I dati estratti dai registri di cui all’articolo 2 capoverso 1 LArRa sono inviati all’UST gratuitamente. 2 L’UST può controllare la qualità dei dati inviati. In caso di invio di dati incompleto o errato, esso può richiedere un nuovo invio per lo stesso giorno di riferimento, determinando i dati da inviare nuovamente e il termine per l’invio. 3 Il contenuto e la periodicità degli invii dei dati sono disciplinati dall’ordinanza del 30 giugno 19934 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. |