Ordinanza
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Art. 20 Contingenti dei permessi di dimora 3435
1 I Cantoni possono rilasciare permessi di dimora agli stranieri che non rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC36 o della Convenzione AELS37 computandoli sui contingenti giusta l’allegato 2 numero 1 lettera a.38 2 Il contingente a disposizione della Confederazione figura nell’allegato 2 numero 1 lettera b. Tale contingente serve a compensare le necessità economiche e del mercato del lavoro fra i Cantoni. 3 Su domanda, la SEM può ripartire fra i Cantoni il contingente a disposizione della Confederazione. Allo scopo considera le necessità dei Cantoni e l’interesse economico globale durante il periodo di contingentamento definito nell’allegato 2. 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20105959). 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441). 37 RS 0.632.31 38 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4441). |