Ordinanza
|
Art.22a Durata dell’obbligo di rimborso in caso di lavoro distaccato di lunga durata 45
(art. 22 cpv. 3 LStrI) 1 L’obbligo del datore di lavoro di rimborsare al lavoratore distaccato le spese sostenute nell’ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali decade dopo un soggiorno ininterrotto in Svizzera del lavoratore distaccato superiore a 12 mesi. 2 Il capoverso 1 non si applica se al lavoratore distaccato o al prestatore di servizi transfrontalieri è garantito un salario minimo sulla base di un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale o di un contratto normale di lavoro ai sensi dell’articolo 360a del Codice delle obbligazioni46. 45 Introdotto dal n. I dell’O del 19 feb. 2020, in vigore dal 1° apr. 2020 (RU 2020 883). 46 RS 220 |