Ordinanza
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Art. 53 Persone bisognose di protezione 93
(art. 30 cpv. 1 lett. l LStrI e art. 75 cpv. 2 LAsi) 1 Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a esercitare un’attività lucrativa dipendente temporanea se:
2 Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può essere autorizzata a esercitare un’attività lucrativa indipendente temporanea se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 19 lettere b e c LStrI. 93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mar. 2022, in vigore dal 12 mar. 2022 (RU 2022 167). |