Ordinanza 1
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Art. 12 Procedura, soggiorno e alloggio all’aeroporto 49
(art. 22 LAsi) 1 L’autorità competente per il controllo di frontiera comunica senza indugio alla SEM le domande d’asilo presentate in un aeroporto svizzero. 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana in un’ordinanza disposizioni sulla gestione degli alloggi all’aeroporto, segnatamente il luogo di soggiorno dei richiedenti l’asilo presso l’aeroporto, l’alloggio, le modalità per l’occupazione delle stanze, le passeggiate all’aria aperta e la custodia degli oggetti di queste persone.50 3 La SEM può concludere con le autorità competenti degli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o con terzi convenzioni relative alla gestione dell’infrastruttura presso l’aeroporto. 49 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577). 50 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857). |