Ordinanza 1
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Art. 3 Notificazione delle decisioni all’aeroporto 15
(art. 13 cpv. 1 e 2 LAsi) 1 Se a un richiedente l’asilo in un aeroporto svizzero è stato assegnato un rappresentante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegna al fornitore di prestazioni incaricato della rappresentanza legale. Il giorno stesso il fornitore di prestazioni informa il rappresentante legale designato in merito alla notificazione. 2 Se a un richiedente l’asilo non è stato assegnato alcun rappresentante legale, una decisione inoltrata per telefax è considerata notificata con la consegna al richiedente stesso. La comunicazione della notificazione di una decisione a un procuratore autorizzato dal richiedente è retta dall’articolo 3a. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857). |