Ordinanza 1
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Art. 3a Comunicazione della notificazione o di messaggi al procuratore 16
(art. 12a cpv. 3 e 13 cpv. 1 LAsi) La notificazione di una decisione o il recapito di un messaggio sono comunicati senza indugio alla persona autorizzata dal richiedente l’asilo. Inoltre è fatto riferimento all’articolo 12a capoverso 3 o all’articolo 13 capoverso 1 LAsi, secondo cui la notificazione o il recapito sono fatti personalmente al richiedente l’asilo. 16 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 20182857). |