Ordinanza 1
|
Art. 52abis Informazione sul meccanismo di denuncia all’Agenzia dell’Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen 127
(art. 102g cpv. 3 LAsi) 1 Durante il soggiorno nei centri della Confederazione o all’aeroporto, i richiedenti l’asilo vengono informati, nel quadro della consulenza secondo l’articolo 102g LAsi, in merito alle possibilità di presentare una denuncia all’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Agenzia) rispetto a violazioni dei diritti fondamentali nel quadro degli interventi di quest’ultima. 2 L’informazione comprende in particolare il meccanismo di denuncia all’Agenzia secondo l’articolo 111 del regolamento (UE) 2019/1896128 e l’accertamento di possibili violazioni dei diritti fondamentali secondo la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea129. 3 I fornitori di prestazioni incaricati provvedono affinché l’informazione sia adeguata alle esigenze delle persone interessate e avvenga il prima possibile dopo la presentazione della domanda d’asilo. 127 Introdotto dal n. I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 460). 128 Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, versione della GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1. 129 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391. |