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Art. 7c Emolumenti per domande di riesame e domande multiple 35
(art. 111d cpv. 4 LAsi)36 1 L’emolumento per procedure giusta gli articoli 111b e 111c LAsi ammonta a 600 franchi.37 2 Per procedure di eccezionale entità o particolare difficoltà può essere previsto un supplemento fino al 50 per cento dell’emolumento. 3 I contributi speciali versati non possono essere utilizzati per la copertura dell’anticipo dell’emolumento. 4 Nella misura in cui la presente ordinanza non comporta regolamentazioni speciali, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 200438 sugli emolumenti. 35 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577). 36 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU2013 5347). 37 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 dic. 2013, in vigore dal 1° feb. 2014 (RU2013 5347). |