Ordinanza 2 sull’asilo
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Art. 54 Competenza
1 Nel quadro della presente ordinanza, la SEM rimborsa ai Cantoni le spese causate dalla partenza dalla Svizzera dei gruppi di persone di cui all’articolo 92 capoverso 2 della LAsi. 2 Soltanto le autorità cantonali preposte alla migrazione o all’aiuto sociale possono chiedere gli indennizzi previsti nel quadro della presente ordinanza.117 117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2875). |