Ordinanza 2 sull’asilo
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Art. 5a Rilevamento di dati 19
(art. 95 cpv. 2 LAsi) Per la gestione e l’adeguamento delle indennità finanziarie versate dalla Confederazione, i Cantoni possono essere obbligati a rilevare dati all’attenzione della Confederazione. 19 Introdotto dal n. I dell’O del 24 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5585). |