Ordinanza
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Art. 9 Durata di validità e rilascio
1 Il certificato di capacità è valido cinque anni. 2 È prorogato ogni volta di cinque anni se il titolare comprova la frequenza del corso di formazione periodica giusta gli articoli 16–20. 2bis Le persone che sono già in possesso del certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci e ottengono l’altra categoria attraverso un esame ai sensi dell’articolo 13 capoverso 1 o 2 ricevono un nuovo certificato per entrambe le categorie. Quest’ultimo è valido per cinque anni dalla data dell’esame per il conseguimento della seconda categoria. I corsi di formazione periodica frequentati prima di tale data non possono essere computati in questo periodo di formazione.20 3 Il certificato di capacità, con indicazione della durata di validità, è rilasciato sotto forma di:
4 Le indicazioni sulla carta separata devono corrispondere a quelle iscritte nella licenza di condurre in base alla quale la carta è rilasciata. In caso di sostituzione della licenza di condurre va richiesta una nuova carta.25 20 Introdotto dal n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893). 21 RS 741.51 22 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 dic. 2021, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2021 893). 23 Cfr. nota all’art. 5. 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2008 5571). 25 Introdotto dal n. I dell’O del 22 ott. 2008, in vigore dal 1° set. 2009 (RU 2008 5571). |