Ordinanza
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Art. 19 Assicurazione
1 Ai fini dell’immatricolazione provvisoria l’autorità deve disporre di un attestato d’assicurazione di validità limitata.58 2 Durante la validità dell’immatricolazione provvisoria indicata nella licenza di circolazione, la sospensione o la cessazione dell’assicurazione diventano efficaci verso le parti lese soltanto se la licenza e le targhe sono state restituite all’autorità o confiscate da essa e al più presto dal giorno consecutivo a quello della spedizione, della restituzione o della confisca. 3 Per il resto, la garanzia assicurativa nei riguardi delle parti lese si estingue al più presto 15 giorni dopo che l’immatricolazione provvisoria indicata nella licenza di circolazione ha cessato di essere valida. 4 ...59 5 ...60 58 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134691). 59 Abrogato dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, con effetto dal 1° gen. 2014 (RU 20134691). 60Abrogato dal n. I dell’O del 1° lug. 1992, con effetto dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338). |