Ordinanza
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Art. 22 Categoria e genere delle licenze 6566
1 Licenze di circolazione collettive unitamente a targhe professionali sono rilasciate per:67
2 Oltre che ai veicoli giusta il capoverso 1, possono essere applicate:70
2bis Se un rimorchio è trainato da un autoveicolo, la targa posteriore del veicolo trattore può essere utilizzata come targa del rimorchio.76 3 L’impiego di queste targhe non esime né dall’obbligo di rispettare le limitazioni concernenti l’uso e la circolazione dei veicoli di lavoro e dei veicoli a motore agricoli e forestali, né da quello di chiedere i permessi per veicoli speciali.77 65Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 5 set. 1967, in vigore dal 1° gen. 1968 (RU 1967 1329). 66Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338). 67Nuovo testo giusta l’art. 152 n. 1 dell’O del 27 ott. 1976 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, in vigore dal 1° gen. 1977 (RU 19762423). 68Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338). 69 Nuova espressione giusta il n. I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 249). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 70Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383). 71Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 6 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425). Correzione del 24 set. 2021 (RU 2021 578). 72Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 6 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425). Correzione del 24 set. 2021 (RU 2021 578). 73Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 6 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425). 74 Introdotta dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383). 75Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338). 76Introdotto dall’all. 1 n. II 6 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425). 77Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338). |
