Ordinanza
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Art. 23 Rilascio 78
1 Le licenze di circolazione collettive sono rilasciate alle aziende che soddisfano i requisiti di cui nell’allegato 4 e che:
2 In via eccezionale l’autorità cantonale può derogare ai requisiti di cui nell’allegato 4 in favore del richiedente o del detentore se dalla valutazione globale dell’azienda risulta che le targhe professionali possono essere rilasciate senza pericolo per la sicurezza del traffico e per l’ambiente.79 78Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338). 79 Introdotto dal n. I dell’O dell’11 apr. 2001, in vigore dal 1° giu. 2001 (RU 2001 1383). |
