Ordinanza
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Art. 24 Uso delle targhe 82
1 La licenza di circolazione collettiva autorizza ad applicare le targhe professionali che vi sono menzionate a veicoli del genere indicato nella licenza esaminati o no, in perfetto stato di funzionamento e conformi alle prescrizioni. Il veicolo non deve essere conforme in tutte le sue parti alle prescrizioni in caso di corse effettuate per constatare un danno o controllare una riparazione. 2 Il titolare della licenza di circolazione collettiva è responsabile, come il detentore, per il perfetto stato di funzionamento e la conformità alle prescrizioni del veicolo (art. 93 n. 2 della legge). 3 Le targhe professionali possono essere adoperate per:
4 I veicoli a motore pesanti provvisti di targhe professionali possono essere utilizzati soltanto per i seguenti trasporti di cose:
5 Nei casi di cui al capoverso 3 lettere a e f, nonché al capoverso 4 lettere a e c, le targhe professionali possono essere applicate soltanto a veicoli sdoganati e assoggettati all’imposta secondo la legge del 21 giugno 199683 sull’imposizione degli autoveicoli. Nel caso di cui al capoverso 4 lettera a le targhe professionali possono essere applicate anche a veicoli non sdoganati o non assoggettati all’imposta, nella misura in cui i pezzi trasportati siano destinati a lavori sul veicolo.84 6 Se sono applicate targhe professionali a veicoli a motore o a rimorchi adibiti al trasporto di carichi, il conducente deve prendere seco, oltre alla licenza di circolazione collettiva, un documento indicante il peso totale autorizzato (ad es. il certificato di tipo, la garanzia di fabbrica o la licenza di circolazione rilasciata in occasione di una precedente immatricolazione) e inoltre, se sono applicate targhe professionali ad autotreni, un certificato relativo al carico rimorchiato autorizzato.85 Per il trasporto di merci pericolose sono necessari un permesso rilasciato dall’autorità e l’assicurazione complementare di cui all’articolo 12. 82Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 1992, in vigore dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338). 83RS641.51 84Nuovo testo giusta il n. 4 dell’appendice all’O del 20 nov. 1996 sull’imposizione degli autoveicoli, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 19963058). 85Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 6 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425). |
