Ordinanza
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Art. 28 Procedura
1 Chi vuole aprire un’impresa sottoposta all’obbligo dell’assicurazione previsto dall’articolo 27 capoverso 1 deve informare l’autorità cantonale competente prima dell’apertura. 2 L’autorità cantonale competente deve prendere una decisione quando un capo d’azienda:
3 Prima che la decisione sia presa, al capo d’azienda deve esser data la possibilità di far conoscere il suo parere. La decisione deve essergli comunicata per iscritto, con indicazione dei motivi e della possibilità di ricorso prevista dall’articolo 89 capoverso 3 della legge. |