Ordinanza
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Art. 54b Fallimento dell ’ assicurazione
1 Il Fondo nazionale di garanzia paga alle parti lese o agli assicuratori privati e sociali che esercitano il regresso, dietro consegna dell’attestato di carenza di beni, la parte delle pretese derivanti dai danni da responsabilità civile coperti per i veicoli a motore per la quale l’amministrazione del fallimento ha rilasciato un attestato di carenza di beni. 2 Su richiesta di una parte lesa procede alla liquidazione privilegiata delle sue pretese secondo l’articolo 76 capoverso 4 lettera a della legge e le versa l’importo ancora aperto se la parte lesa:
3 Gli assicuratori privati e sociali che esercitano il regresso non hanno diritto a una liquidazione privilegiata. 4 Se risarcisce i danni causati all’estero da un veicolo a motore o un rimorchio assicurato presso un istituto d’assicurazione svizzero contro il quale è dichiarato il fallimento, l’Ufficio nazionale di assicurazione esercita il regresso nei confronti dell’assicuratore fallito. Un’eventuale perdita può essere fatta valere nei confronti del Fondo nazionale di garanzia. |