Ordinanza
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Art. 7a Fallimento di un assicuratore 23
1 Se contro un assicuratore è dichiarato il fallimento, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari ne informa senza indugio le autorità cantonali d’ammissione. 2 L’autorità cantonale chiede senza indugio ai detentori del veicolo di trasmetterle un nuovo attestato d’assicurazione o di depositare le targhe di controllo entro quattro settimane.24 3 Se nel termine di cui sopra non è a disposizione un nuovo attestato d’assicurazione o le targhe di controllo non sono pervenute all’autorità, quest’ultima ordina immediatamente la revoca della licenza di circolazione giusta l’articolo 16 capoverso 1 della legge, incarica la polizia di ritirare la licenza di circolazione e le targhe di controllo e, ai fini del ritiro, segnala le targhe di controllo nel RIPOL.25 23Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465). 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200783). 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200783). |