Ordinanza
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Art. 41 Obbligo di risarcimento 113
1 Per il risarcimento dei danni giusta l’articolo 39 è competente l’Ufficio nazionale di assicurazione. Quest’ultimo è rappresentato da una società membro, da un assicuratore gerente o da un’impresa competente per la liquidazione del danno (rappresentante). 2 L’Ufficio nazionale di assicurazione designa il suo rappresentante sulla base degli accordi di cooperazione internazionali. 3 La cooperazione tra l’Ufficio nazionale di assicurazione e il suo rappresentante deve essere disciplinata contrattualmente. 4 L’Ufficio nazionale di assicurazione designa, entro 30 giorni, un altro rappresentante se:
5 Se le parti lese non ancora risarcite hanno domicilio o dimora abituale all’estero, l’Ufficio nazionale di assicurazione o, con il suo accordo, il rappresentante può incaricare un assicuratore estero o un Ufficio nazionale estero di assicurazione di liquidare il danno a nome dell’Ufficio nazionale di assicurazione, nella misura in cui gli interessati siano d’accordo. 113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136). |