Ordinanza
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Art. 52 Incombenze della parte lesa; franchigia
1 Se la parte lesa intende chiedere il risarcimento del danno giusta l’articolo 76 capoverso 3 lettera a della legge, deve:128
2 Se viola in modo colpevole tale obbligo di dichiarazione, il risarcimento può essere ridotto in misura adeguata. 3 In caso di danni materiali causati da veicoli a motore o rimorchi non identificati oppure da ciclisti o utenti di mezzi simili a veicoli non identificati, la franchigia per ogni persona lesa ammonta a 1000 franchi.130 La franchigia decade se nel medesimo evento sono stati cagionati anche considerevoli danni alle persone.131 4 Se colui che cagiona il danno non ha un’assicurazione di responsabilità civile tenuta a versare le prestazioni o se è contestata l’assenza di una tale assicurazione, il Fondo nazionale di garanzia deve indennizzare anticipatamente la parte lesa.132 128Nuovo testo giusta il n. III 1 dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356). 129Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2002, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 136). 130 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933). 131Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2107). 132Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 2002 (RU 2003 136). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ott. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4933). |