Ordinanza
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Art. 6 Controllo; conservazione
1 L’autorità non accetta l’attestato d’assicurazione se accerta che le indicazioni in esso contenute sono incomplete o inesatte. Nei casi dubbi, essa ordina le indagini necessarie o informa l’assicuratore. Questo principio si applica per analogia se vi è motivo di ritenere che i fatti indicati nell’attestato hanno subito una modificazione. 2 Gli attestati d’assicurazione sono conservati elettronicamente dall’USTRA finché sono validi e ancora per tre anni dopo la scadenza della loro validità.19 3 …20 19Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 200783). 20Abrogato dal n. I dell’O del 1° lug. 1992, con effetto dal 1° ago. 1992 (RU 1992 1338). |