Ordinanza
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Art. 8 Formazione
(art. 31 LAV) 1 La Confederazione promuove con aiuti finanziari, a livello svizzero o almeno per un’intera regione linguistica, programmi di formazione per:
2 Nei limiti dei crediti stanziati, l’UFG assegna gli aiuti finanziari sotto forma di importi forfettari, che in media coprono al massimo due terzi dei costi del programma di formazione. |