Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstitidel 31 ottobre 1947 (Stato 1° gennaio 2021) |
Art. 70 Comunicazione dei dati concernenti le rendite e registro delle rendite
Le casse di compensazione comunicano, in modo adeguato, all’UCC i dati necessari alla tenuta del registro centrale delle rendite. Va tenuto, inoltre, un registro nel quale deve essere annotata qualsiasi modificazione circa ogni rendita e assegno per grandi invalidi versati dalla cassa di compensazione o da un datore di lavoro che regola i conti con essa. 1 Nuovo testo giusta l’art. 61 dell’O del 18 apr. 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, in vigore dal 1° gen. 1985 (RU 1984 543), |