Ordinanza
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Art. 66bis Assegno per grandi invalidi 270
1 L’articolo 37 capoversi 1, 2 lettere a e b e 3 lettere a–d dell’ordinanza del 17 gennaio 1961271 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) è applicabile per analogia alla valutazione della grande invalidità.272 2 Gli articoli 87–88bis OAI sono applicabili per analogia alla revisione dell’assegno per grandi invalidi.273 3 È considerata istituto ai sensi dell’articolo 43bis capoverso 1bis LAVS qualsiasi struttura riconosciuta tale da un Cantone o che dispone di un’autorizzazione d’esercizio cantonale.274 270Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). 271 RS 831.201 272 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 200935236847n. II 1). 273 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 20023710). 274 Introdotto dal n. I dell’O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 200935236847n. II 1). |