Ordinanza
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Art. 2 Esecuzione
1 L’Amministrazione federale delle dogane esegue la presente ordinanza, fatta eccezione delle disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. L’Amministrazione federale delle dogane riceve il 2,5 per cento degli introiti complessivi (proventi lordi) a titolo di indennità per l’onere derivante dall’esecuzione dell’ordinanza. 2 L’ Ufficio federale dell’ambiente3 (Ufficio federale) esegue le disposizioni sulla distribuzione del prodotto della tassa. Esamina l’effetto della tassa sulla qualità dell’ambiente e pubblica a intervalli regolari i risultati. 3 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 20044937). |