Ordinanza
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Art. 64 Modifica degli atti tecnici 179
1 All’inizio dell’esame relativo al contenuto il depositante può modificare gli atti tecnici di sua iniziativa. 2 Dopo aver ricevuto la prima notifica il depositante può modificare una seconda volta gli atti tecnici di sua iniziativa, a condizione che la modifica sia inviata insieme alla risposta alla notifica. Qualsiasi altra modifica è ammessa solo previa autorizzazione dell’IPI. 3 Le modifiche degli atti tecnici non devono estendere l’oggetto della domanda di brevetto modificata oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d). 4 Se la rivendicazione viene modificata nel suo contenuto o è nuova, il depositante deve, su domanda dell’IPI, indicare in quale parte degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d) è stato esposto per la prima volta l’oggetto nuovamente definito. 5 Se risulta dall’esame relativo al contenuto che l’oggetto della domanda di brevetto modificata è stato esteso oltre il contenuto degli atti tecnici depositati inizialmente (art. 46d), viene assegnato al depositante un termine per dargli la possibilità:
6 Se il depositante non rinuncia alla modifica o non riesce a confutare le obiezioni dell’IPI, la domanda di brevetto è respinta. 7 Se il depositante comunica all’IPI di rinunciare alla modifica prima che la decisione di rigetto sia passata in giudicato, l’esame relativo al contenuto è ripreso sulla base di tale rinuncia. 179 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). BGE
107 II 459 () from 24. November 1981
Regeste: Anmeldedatum des Teilgesuchs. 1. Art. 59c PatG, Art. 64 Abs. 3 und 4 Patentverordnung (PatV). Setzt das Amt im Eintragungsverfahren das Anmeldedatum für ein Teilgesuch fest, so liegt keine Zwischenverfügung, sondern ein unbeschränkt anfechtbarer Endentscheid über eine materielle Frage vor (E. 1). 2. Art. 57 Abs. 1 lit. c und 58 Abs. 2 PatG. ob der Gegenstand eines Teilgesuchs sich im Rahmen der ursprünglichen Unterlagen hält oder über die darin offenbarte Erfindung hinausgeht, beurteilt sich nach den Kenntnissen eines Durchschnittsfachmannes. Die Prüfung dieser Frage ist im Eintragungsverfahren Sache des Amtes (E. 2). |