Ordinanza
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Art. 98 c. Registrazione e pubblicazione
1 Se la dichiarazione di rinuncia parziale è conforme alle prescrizioni, essa viene registrata. 2 Essa è pubblicata dall’IPI e allegata al fascicolo del brevetto; un nuovo documento di brevetto è consegnato al titolare del brevetto. 3 Simultaneamente l’IPI assegna al titolare del brevetto un termine di tre mesi per richiedere la costituzione di nuovi brevetti (art. 25 LBI). |