1 L’etichetta non deve essere fuorviante per quanto riguarda i rischi del biocida per la salute dell’uomo o degli animali o per l’ambiente o per quanto riguarda la sua efficacia. Essa non può in nessun caso riportare diciture come «biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo», «naturale», «rispettoso dell’ambiente», «rispettoso degli animali» o diciture analoghe.
2 I biocidi e principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi devono essere etichettati:170
- a.
- conformemente al sommario delle proprietà del biocida deciso secondo l’articolo 20 capoverso 2 lettera b; e
- b.
- per analogia secondo gli articoli 10 e 93capoverso 1 lettera b OPChim171; laddove: 172
- 1.
- nell’OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza s’intende il titolare dell’omologazione,
- 2.
- nell’OPChim si parla di sostanze e preparati pericolosi, nella presente ordinanza s’intendono tutti i biocidi e i principi attivi destinati a essere utilizzati in biocidi.
3 Oltre ai dati di cui al capoverso 2, sull’etichetta occorre indicare:173
- a.
- la denominazione di ogni principio attivo e la relativa concentrazione in unità metriche;
- b.
- il N. dell’omologazione federale;
- c.174
- il genere di formulazione;
- d.
- gli usi per i quali è omologato il biocida;
- e.
- le istruzioni per l’uso nelle quali per ogni uso previsto è necessario in particolare indicare secondo gli oneri imposti dalla decisione:
- 1.
- la frequenza dell’applicazione,
- 2.
- il dosaggio, espresso in unità metriche, in maniera logica e comprensibile per gli utenti;
- f.
- i dettagli dei possibili effetti collaterali indesiderati, diretti o indiretti, nonché le istruzioni relative a interventi di pronto soccorso;
- g.
- l’indicazione di eventuali nanomateriali contenuti nel prodotto e di ogni specifico rischio correlato e il termine «nano» tra parentesi dopo ogni riferimento ai nanomateriali;
- h.
- qualora sia allegato un foglio illustrativo: la dicitura «Prima dell’uso leggere il foglio illustrativo accluso» e, se del caso, le avvertenze destinate alle categorie vulnerabili;
- i.
- le istruzioni circa l’eliminazione sicura del biocida e del suo imballaggio nonché l’indicazione relativa a un eventuale divieto di riutilizzare l’imballaggio;
- j.
- il N. di lotto o la denominazione della formulazione;
- k.
- la data di scadenza in normali condizioni di magazzinaggio;
- l.
- se del caso, le seguenti indicazioni:
- 1.
- il tempo impiegato dal biocida prima di esplicare i suoi effetti,
- 2.
- l’intervallo da rispettare tra un’applicazione del biocida e l’altra,
- 3.
- l’intervallo da rispettare tra l’applicazione e l’uso successivo del prodotto trattato o l’accesso successivo delle persone o degli animali all’area in cui è stato impiegato il biocida, compresi i dettagli relativi:
- –
- ai mezzi e ai provvedimenti di decontaminazione e alla durata di aerazione necessaria delle aree trattate,
- –
- alla pulizia adeguata degli apparecchi,
- –
- alle misure precauzionali da adottarsi durante l’uso e il trasporto.
4 Se del caso, occorre inoltre indicare:
- a.
- le categorie di utenti;
- b.
- informazioni relative ai rischi particolari per l’ambiente, segnatamente allo scopo di proteggere gli organismi non bersaglio e di evitare una contaminazione delle acque;
- c.
- per i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi: i requisiti in materia di etichettatura ai sensi della direttiva 2000/54/CE175.
5 Se a causa delle dimensioni o della funzione del biocida non è possibile riportare sull’etichetta le indicazioni di cui ai capoversi 3 lettere c, e, f e i–l nonché 4 lettera b, queste devono figurare:
- a.
- sull’imballaggio; o
- b.
- su un foglio illustrativo allegato all’imballaggio.176
6 ...177
169 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 15 lug. 2014 (RU 2014 2073).
170 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985).
171 [RU 2005 2721, 2007 821, 2009 401805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 61036659, 2013 20126733041n. I 3, 2014 2073all. 11 n. 1 3857. RU 2015 1903art. 91 ]. Vedi ora l’O del 5 giu. 2015 (RS 813.11).
172 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985).
173 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5125).
174 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985).
175 Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro, GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.
176 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020 (RU 2020 5125).
177 Abrogato dal n. II dell’O del 5 giu. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1985).