Ordinanza
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Art. 11 Sgombero del mercato
1 I titolari di quote del contingente secondo l’articolo 21 soggiacciono all’obbligo di ritiro conformemente alla loro quota per il 10 per cento degli animali non acquistati all’asta su mercati pubblici sorvegliati.21 2 Le quote di sgombero del mercato sono assegnate in percentuali agli assoggettati al ritiro contemporaneamente all’assegnazione delle quote del contingente22 secondo l’articolo 21 capoverso 2. 3 L’organizzazione incaricata, applicando i prezzi usuali di mercato da essa rilevati, assegna agli assoggettati al ritiro gli animali da ritirare. 21 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20133977). 22 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 6 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20133977). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo. BGE
104 IB 205 () from 3. Februar 1978
Regeste: Schlachtviehordnung. Überprüfung einer bundesrätlichen Verordnung durch ein Departement (E. 2). Gesetz- und Verfassungsmässigkeit von Art. 17 Abs. 3 SV in der Fassung von 1976 (E. 3, 4). Vereinbarkeit der sofortigen Inkraftsetzung des revidierten Art. 17 Abs. 3 SV mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit und mit Art. 4 BV (E. 5). Liegt in der sofortigen Anwendung des revidierten Art. 17 Abs. 3 SV auf neue Kontingentsberechnungen eine unzulässige Rückwirkung? Frage verneint (E. 6). |