Ordinanza
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Art. 16a Riduzione e prolungamento dei periodi d’importazione nonché aumento dei quantitativi d’importazione 35
1 Le cerchie interessate possono chiedere all’UFAG di ridurre o prolungare il periodo d’importazione. La richiesta va presentata prima dell’inizio del periodo d’importazione in questione di cui all’articolo 16 capoverso 3. 2 Le cerchie interessate possono chiedere all’UFAG di aumentare i quantitativi d’importazione per carne, conserve e frattaglie di animali di cui all’articolo 16 capoverso 3 lettera b. La richiesta va presentata dopo l’inizio del periodo d’importazione, tuttavia prima della sua scadenza. 3 In caso di difficoltà logistiche dovute a cause di forza maggiore, le cerchie interessate possono chiedere all’UFAG di prolungare i periodi d’importazione per le quote del contingente già assegnate e pagate. La richiesta va presentata dopo l’inizio del periodo d’importazione, tuttavia prima della sua scadenza. 4 L’UFAG accoglie le richieste supportate dalle cerchie interessate con una maggioranza di due terzi dei rappresentanti sia a livello di produzione sia a livello di lavorazione e commercio. 5 L’UFAG può prolungare un periodo d’importazione soltanto nella misura in cui esso non si sovrapponga al periodo d’importazione successivo né superi l’anno civile. 35 Introdotto dal n. I dell’O del 2 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022759). |