Ordinanza
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Art. 30 Cooperazione
1 La Biblioteca nazionale può collaborare con istituzioni che hanno compiti analoghi o complementari. 2 La Biblioteca nazionale può concedere facilitazioni ai membri e al pubblico di tali istituzioni per l’utilizzo delle sue collezioni e delle sue prestazioni. 3 Salvo interessi pubblici contrari, la Biblioteca nazionale può collaborare con terzi per l’organizzazione di manifestazioni e pubblicazioni. 4 Tali sostegni non possono essere accettati da persone fisiche e giuridiche che si occupano unicamente della fabbricazione e della vendita di prodotti o prestazioni per i quali è vietato fare pubblicità o per i quali la pubblicità è soggetta a restrizioni. |