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Art. 19 Organizzazione
(art. 10 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LBVM) 1Il commerciante provvede ad una efficace separazione interna delle funzioni tra commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può ammettere eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni. 2I market maker e i commercianti che operano per il conto di clienti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 e che non sono principalmente attivi nel campo finanziario devono rendere giuridicamente autonomo il commercio di valori mobiliari. 3Per l'accertamento, la limitazione e la sorveglianza dei rischi ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1,1 il commerciante stabilisce in un regolamento o in direttive interne:
1 Questo art. ha ora un nuovo testo. |