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Art. 18 Descrizione del campo di attività
(art. 10 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LBVM) 1Il commerciante deve descrivere esattamente negli statuti, nel contratto di società o nei regolamenti il campo materiale e geografico di attività. 2Deve in particolare indicare:
3Il campo materiale e geografico di attività deve corrispondere ai mezzi finanziari e all'organizzazione aziendale. 4Deve indicare alla FINMA le borse svizzere o estere delle quali intende divenire membro. 5Se intende esercitare una filale, una succursale o una rappresentanza all'estero, il commerciante deve fornire alla FINMA tutte le indicazioni necessarie alla valutazione dell'attività all'estero, in particolare:
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