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Art. 20 Sistema di controllo interno
(art. 10 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LBVM) 1Il commerciante provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. 2In particolare affida a un servizio indipendente dalla direzione la revisione interna (organo di revisione interno o ispettorato). Quest'ultimo verifica anche l'osservanza dell'obbligo di informazione, di diligenza e di lealtà ai sensi dell'articolo 11 della legge. 3In singoli casi fondati la FINMA può esonerare il commerciante dall'obbligo di istituire un organo di revisione interno. 1 Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363). |