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Art. 22 Capitale minimo e garanzia
(art. 10 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 LBVM) 1Il commerciante deve disporre di un capitale minimo di 1,5 milioni di franchi, interamente liberato. In caso di fondazione con conferimento di beni in natura, il valore degli attivi apportati e il volume dei passivi devono essere verificati da una società di audit abilitata; tale procedura si applica anche in caso di trasformazione di un'impresa esistente in un commerciante.1 2Nel caso delle persone fisiche e delle società di persone il capitale si compone:
3Gli averi di cui al capoverso 2 possono essere imputati soltanto se risulta da una dichiarazione scritta depositata presso la società di audit l'obbligo del commerciante di non ridurre al di sotto del limite del capitale minimo alcuna delle due componenti del capitale senza l'accordo preliminare della società di audit. 4La FINMA può autorizzare le persone fisiche e le società di persone a depositare una garanzia minima di 1,5 milioni di franchi al posto del capitale minimo ai sensi dei capoversi 2 e 3, per esempio sotto forma di garanzia bancaria o di versamento in contanti su un conto bancario bloccato. 5In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare un'altra soglia di garanzia. 6Per le banche si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 1° giugno 20123 sui fondi propri (OFoP).4 1 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 5 nov. 2014 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4295). |
