Ordinanza
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Art. 36 Luogo di deposito della cauzione
(art. 14 cpv. 1 LC) 1 Il Cantone designa l’organo presso il quale deve essere depositata la cauzione. 2 Il prestatore deposita la cauzione nel Cantone in cui ha la propria sede. 3 La sede principale, depositando la cauzione massima, può esonerare le proprie succursali dall’obbligo di depositare una cauzione nel Cantone in cui hanno sede. 4 Le cauzioni per la fornitura di personale a prestito all’estero sono depositate presso lo stesso organo di quelle per la fornitura di personale a prestito sul territorio nazionale. |