Ordinanza
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Art. 17 Principio
1 È consentito costruire, trasformare o rinnovare battelli soltanto dopo che l’autorità competente ha approvato i relativi piani e calcoli. 2 È consentito acquistare battelli già esistenti soltanto dopo che l’autorità competente ha approvato i relativi piani e calcoli. 3 Per ogni battello deve essere dimostrato, mediante un rapporto sulla sicurezza, che:
4 Il DATEC stabilisce quali altri documenti devono essere presentati insieme alla domanda di approvazione dei piani. 5 L’autorità competente può esigere che il richiedente faccia esaminare singoli documenti da un perito. 6 L’autorità competente può esaminare essa stessa i piani e i calcoli o farli esaminare da un perito. Il perito espone il risultato dell’esame in un rapporto di perizia. 7 L’autorità competente può semplificare la procedura d’approvazione dei piani di battelli, elementi di costruzione e oggetti dell’attrezzatura che sono impiegati più volte allo stesso modo e con la stessa funzione. |