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Art.22 Sanzioni
1 Se risulta che il candidato è stato ammesso all’esame fornendo informazioni inesatte o incomplete, la commissione d’esame dichiara nulle le parti dell’esame superate. 2 Se un candidato cerca di influenzare l’esito dell’esame con mezzi illeciti, un esaminatore ne informa la commissione d’esame. Questa decide se la parte dell’esame in questione è considerata non superata. Se è sorpreso in un tentativo di frode, il candidato può portare a termine l’esame sotto condizione. |