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Art. 14 Altre informazioni
1 Ogni apparecchio deve essere corredato delle seguenti informazioni:
2 L’indicazione di cui al capoverso 1 lettera b deve essere riportata all’occorrenza anche sull’imballaggio. 3 Le informazioni necessarie per consentire un utilizzo dell’apparecchio conforme allo scopo previsto devono figurare nelle istruzioni allegate all’apparecchio. 4 Le informazioni devono essere redatte in modo comprensibile per gli utilizzatori finali e in una lingua ufficiale del luogo di vendita. In località bilingui devono essere redatte nelle due lingue ufficiali. |