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Art. 15
1 Gli apparecchi messi a disposizione sul mercato che possono essere incorporati in un impianto fisso sottostanno a tutte le disposizioni della presente ordinanza applicabili agli apparecchi. 2 Gli apparecchi destinati a essere incorporati in un particolare impianto fisso e non altrimenti messi a disposizione sul mercato non sottostanno agli articoli 4, 8–12, 13 capoverso 1 e 14. 3 La documentazione allegata a un apparecchio di cui al capoverso 2 deve contenere, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 13 capoversi 3–6:20
20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 16 lug. 2021 (RU 2020 6137). |