|
Art. 16 Obblighi d’identificazione
1 Su richiesta dell’UFCOM, gli operatori economici indicano tutti gli operatori economici:
2 Essi devono poter presentare le informazioni di cui al capoverso 1 durante dieci anni a decorrere dalla data di acquisizione dell’apparecchio e durante dieci anni a decorrere dalla data di consegna dell’apparecchio. |