La presente ordinanza non si applica:
- a.
- alle apparecchiature la cui compatibilità elettromagnetica è disciplinata da disposizioni specifiche;
- b.
- alle apparecchiature che:
- 1.
- generano un livello così basso di emissioni elettromagnetiche o contribuiscono a generare una quantità così ridotta di emissioni elettromagnetiche da permettere agli impianti di telecomunicazione e ad altre apparecchiature di funzionare conformemente all’impiego cui sono destinati, e
- 2.
- possono essere impiegate sotto l’effetto delle interferenze elettromagnetiche abitualmente presenti al momento del loro utilizzo senza disturbi inaccettabili;
- c.
- agli impianti di radiocomunicazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 25 novembre 20158 sugli impianti di telecomunicazione9 utilizzati dai radioamatori, ad eccezione di impianti messi a disposizione sul mercato;
- d.
- ai kit di componenti assemblati dai radioamatori e agli impianti messi a disposizione sul mercato modificati dai radioamatori per uso proprio;
- e.
- ai moduli di prova confezionati utilizzati da specialisti unicamente in strutture di ricerca e di sviluppo per questi scopi;
- f.
- agli apparecchi utilizzati esclusivamente dalle autorità competenti per adempiere i compiti previsti dalla legge militare del 3 febbraio 199510, dalla legge federale del 21 marzo 199711 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna e dalla legge federale del 3 ottobre 200812 sul servizio informazioni civile.