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Art. 30 Emolumenti per estratti per privati ed estratti specifici per privati
1L’UFG riscuote un emolumento di 20 franchi per il rilascio di un estratto per privati o di un estratto specifico per privati.2 2Se per la medesima persona sono chiesti più estratti, l’emolumento di 20 franchi è riscosso per ogni estratto. 3Gli emolumenti versati non sono restituiti. 4Nell’emolumento sono compresi gli esborsi, segnatamente i costi per la consultazione di terzi, le prestazioni in relazione al traffico dei pagamenti e all’incasso nonché nell’ambito della trasmissione, della comunicazione e del trattamento delle ordinazioni. 5Per il resto è applicabile l’ordinanza generale dell’8 settembre 20043 sugli emolumenti. 1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4461). |