Ordinanza
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Art. 20 Indagini in vista dell’annullamento
(art. 34 cpv. 3 LCit) 1 Se avvia una procedura di annullamento della naturalizzazione agevolata o della reintegrazione, la SEM può incaricare l’autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera di effettuare le indagini necessarie. 2 Nel quadro della procedura di annullamento di una naturalizzazione ottenuta in procedura agevolata grazie al matrimonio con un cittadino svizzero (art. 21 LCit), la SEM può incaricare l’autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera di interrogare il coniuge dell’interessato. All’occorrenza la SEM può decidere che siano interrogate anche altre persone. 3 L’autorità cantonale competente o la rappresentanza svizzera svolge le proprie indagini basandosi sul catalogo di domande predisposto dalla SEM. 4 Redige un verbale d’interrogatorio che inoltra alla SEM. |
